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Decreto Rilancio, Superbonus al 110%: chi può beneficiarne e come usufruirne

Decreto Rilancio, Superbonus al 110%: chi può beneficiarne e come usufruirne

Il Decreto Rilancio ha introdotto un Superbonus al 110% per i lavori di ristrutturazione per l’efficientamento energetico: scopriamo chi può beneficiarne e come usufruirne.

Importanti novità per i proprietari di immobili. Il Decreto Rilancio – varato dal Governo Italiano per stimolare la ripartenza dopo l’emergenza Coronavirus – ha introdotto importanti agevolazioni fiscali per i lavori di ristrutturazione relativi all’efficientamento energetico. La misura copre il 110% delle spese sostenute e, proprio per la sua “generosità”, si è subito guadagnata l’appellativo di Superbonus. L’agevolazione riguarda le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo che verranno detratte dall’IRPEF. Quali sono gli interventi e i lavori di ristrutturazione che rientrano nel Superbonus e come fare per beneficiarne?

 

Superbonus: per quali lavori è previsto

L’Articolo 119 del DL Rilancio introduce la possibilità di detrarre dall’IRPEF le spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 per alcuni interventi specifici.

Climatizzazione. Gli interventi ammessi sono quelli realizzati sugli «edifici unifamiliari» o sulle «parti comuni degli edifici» per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di micro cogenerazione o con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria (per le parti comuni, solo se centralizzati) a pompa di calore (per le parti comuni, anche a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, prevista dal regolamento delegato della Commissione UE del 18 febbraio 2013, n. 811/2013), ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo.

L’isolamento termico. Questo intervento deve essere realizzato con materiali isolanti che rispettano i criteri ambientali minimi del Dm dell’ambiente 11 ottobre 2017 e può riguardare le superfici opache verticali (pareti isolanti o cappotti) e orizzontali (pavimenti e coperture), che interessano l’involucro dell’edificio, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso. In sostanza, si tratta di interventi di realizzazione del cosiddetto “cappotto termico”.

Per beneficiare dell’aliquota al 110%, è necessario che l’intervento eseguito sull’immobile permetta di ottenere un miglioramento di due classi energetiche oppure o il conseguimento della classe energetica più alta. Tale miglioramento deve essere certificato attraverso l’attestato di prestazione energetica, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Chi può beneficiarne e come usufruirne

Il bonus è riconosciuto per gli interventi eseguiti sulle parti comuni condominiali e sugli immobili cielo-terra, purché prima casa. Non è riconosciuto per le seconde case unifamiliari. Nel caso dei condomini ovviamente non fa differenza che l’appartamento di proprietà sia prima o seconda casa. Possono usufruirne: condomini, persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari), Istituti autonomi case popolari (IACP) per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Il Superbonus al 110% è riconosciuto in cinque rate annuali di pari importo. Potrà essere ceduto direttamente all’impresa in cambio di uno sconto in fattura, o di una fattura a zero. Le imprese potranno utilizzare il credito d’imposta per ridurre le tasse o cedere a loro volta il credito alle banche e ottenere quindi immediatamente soldi liquidi. Le modalità attuative saranno chiarite dal Governo nei prossimi mesi.

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